Dopo mesi di accese polemiche, lo scorso 19 settembre è stata approvata dalla Camera, con 228 voti favorevoli e 57 contrari, la proposta di legge contro l’omofobia. Un testo, nato con l’obiettivo di contrastare le condotte di istigazione alla discriminazione e all’odio nei confronti di persone omosessuali, bisessuali o trans e che, se approvato dal Senato, segnerebbe un grande passo avanti per i diritti della comunità LGBT.
Il 19 settembre 2013, la Camera dei Deputati ha approvato in testo unificato la proposta di legge, che introduce, per la prima volta all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, una forma di tutela penale rafforzata per le minoranze omosessuali e transessuali.
Si tratta di una disciplina che segna un indiscutibile passo in avanti nella tutela dei diritti delle persone LGBT e che costituisce un’importante svolta di carattere politico e culturale, che consentirebbe al nostro Paese, in caso di approvazione della proposta anche in Senato, di affrancarsi dalla posizione di isolamento in cui per troppo tempo si è trovata l’Italia rispetto agli altri Stati membri dell’Unione Europea e non solo.
Fino alla proposta di legge approvata nel settembre di quest’anno dalla Camera dei Deputati, svariati sono stati i tentativi tesi all’introduzione di forme di tutela per il contrasto delle condotte omofobiche e transfobiche che, con varie modalità e in tempi diversi, si sono susseguiti senza mai giungere ad una definitiva approvazione da parte delle Camere.
La proposta di legge, attualmente in discussione in Senato, è intervenuta sulle leggi n. 654 del 1975, “Ratifica ed esecuzione della convenzione Internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966”, e n. 205 del 1993, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”, normative che contengono la disciplina per il contrasto delle discriminazioni fondate su motivi razziali, etnici e religiosi.
Più in particolare, la proposta di legge per il contrasto delle condotte omofobiche e transfobiche, nei suoi tratti più caratterizzanti, prevede all’articolo 1:
• l’inserimento tra le condotte di istigazione alla discriminazione o all’odio, violenza e associazione finalizzata alla discriminazione, di cui all’art. 3, l. n. 654 del 1975, anche di quelle motivate da odio omofobico o transfobico;
• l’estensione ai reati motivati da ragioni omofobiche o transfobiche della circostanza aggravante della pena, già prevista dalla legge c.d. “Mancino” – l. n. 205 del 1993 –, per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso;
Altro aspetto degno di nota concerne l’ingresso dello strumento delle rilevazioni statistiche nell’ambito delle politiche di prevenzione delle condotte discriminatorie, come stabilito a norma dell’articolo 2 della proposta di legge.
L’importanza del ricorso allo strumento delle rilevazioni statistiche si spiega in considerazione delle difficoltà riscontrabili in relazione all’emersione dei fenomeni discriminatori, con riferimento ai quali sempre più necessario ne risulta un monitoraggio puntuale e attento.
Un ulteriore profilo, oggetto di critiche in occasione dell’approvazione della proposta di legge alla Camera dei Deputati, si è posto, infine, con riferimento alla proposta di sub-emendamento presentata dall’on. Gitti e altri, poi definitivamente incorporata nel comma 1 dell’art. 1 della proposta medesima.
La norma prevede, infatti, che vadano esenti da responsabilità penale, non integrando pertanto gli estremi delle fattispecie di reato contemplate dalla legge, le manifestazioni di convincimenti o di opinioni, purché non istighino all’odio o alla violenza, che vengano rilasciate, tra gli altri, da esponenti politici nell’ambito dell’esercizio di attività politica.
Con riferimento a questa norma, è prevedibile che particolarmente acceso sarà il dibattito in Senato.
Costanza Nardocci