Parte sul nostro sito la rubrica settimanale “Vox risponde”. Una rubrica, che raccoglierà le domande e i dubbi dei nostri lettori e proverà, ogni settimana, a dare risposte e consigli pratici per affrontare le questioni più disparate, dalla tutela della privacy al rispetto dei nostri diritti di consumatore.
Oggi affrontiamo il tema delle telefonate commerciali. Come fanno gli operatori ad avere i nostri dati? I nostri dati possono circolare liberamente, senza nessuna protezione? Come possiamo opporci?
Se anche tu hai un dubbio o una domanda da porci, scrivi a voxdiritti.redazione@gmail.com.
Negli ultimi anni, capita frequentemente di ricevere telefonate indesiderate a scopi commerciali e promozionali. Il c.d. telemarketing è una pratica pubblicitaria molto invadente e utilizzata da numerosissimi operatori che propongono servizi di ogni genere, disturbando il consumatore nei momenti più sbagliati. La cosa che colpisce maggiormente è che non riceviamo più telefonate al solo numero di casa o di ufficio, disponibili sui classici elenchi telefonici, ma direttamente sui nostri cellulari. Ecco un quadro della normativa italiana sul tema.
La normativa italiana sulla protezione dei dati personali
In Italia esiste una specifica normativa volta alla protezione dei dati personali.
Il Dlgs. n. 196 del 2003, c.d. Codice della Privacy, ha lo scopo di garantire “che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.” (art. 2 Cod. Privacy).
Inoltre, il diritto alla riservatezza dei dati personali è stato definito dalla Corte costituzionale come “diritto inviolabile”, in base agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione (Corte Cost. sent. n. 38 del 1973), ed è tutelato dall’art 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Cosa prevede la legge riguardo al trattamento dei dati per scopi commerciali?
Ai sensi del Codice della Privacy, il trattamento dei dati dei consumatori (tra i quali rientrano i numeri di telefonia fissa/mobile e gli indirizzi di posta elettronica) per scopi commerciali o promozionali è soggetto a regole precise:
1) il consumatore deve essere previamente informato riguardo alle modalità e finalità del trattamento; alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; alle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; ai soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; ai diritti del consumatore il quale può in ogni momento opporsi al trattamento. (art. 13 Cod. Privacy);
2) il trattamento è ammesso solo con il consenso espresso del consumatore. Il consenso si ritiene validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente, in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, e se è documentato per iscritto (art. 23 Cod. Privacy).
Inoltre, è importante sapere che sono state introdotte nuove regole a tutela del consumatore:
1) gli operatori commerciali devono rendere visibile il numero dal quale effettuano la chiamata;
2) al momento della chiamata, gli operatori devono indicare con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo le indicazioni utili all’eventuale iscrizione dell’abbonato nel registro delle opposizioni.
Come fanno gli operatori di telemarketing ad avere i nostri dati?
Se il Codice della Privacy prevede il consenso espresso del consumatore per il trattamento dei dati personali, ci si chiede in che modo le agenzie di telemarketing possano entrare in possesso dei nostri numeri di telefono e dei nostri indirizzi di posta elettronica.
Il Garante della Privacy, organismo che ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ha rilevato che numerosi operatori “mediante moduli contrattuali cartacei o appositi form on-line, raccolgono un generico consenso al trattamento per le finalità promozionali proprie e di soggetti terzi ai quali comunicano (e/o talvolta cedono) i dati personali raccolti, senza individuare tali soggetti né nell’informativa né nella formula di acquisizione del consenso e senza indicarne la categoria economica o merceologica di riferimento.”
(“Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” – 4 luglio 2013 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2542348 ).
Ciò significa che spesso forniamo il consenso al trattamento dei dati senza rendercene conto, ad esempio durante un semplice acquisto su internet. E come se non bastasse, il nostro consenso “inconsapevole”, probabilmente a causa di qualche invisibile clausola, consente agli operatori commerciali di cedere i nostri dati ad altri soggetti. Così, i nostri numeri di telefono iniziano a circolare tra le varie agenzie di telemarketing.
I nostri dati possono circolare tra gli operatori commerciali senza alcuna limitazione?
Esistono regole precise per la circolazione dei dati dei consumatori.
In diversi provvedimenti, il Garante afferma che “relativamente alla comunicazione a terzi per finalità di marketing in generale, va subito rilevato che la comunicazione o cessione a terzi di dati personali non può fondarsi sull’acquisizione di un unico e generico consenso da parte degli interessati, bensì il consenso deve essere specifico e distinto da quello richiesto dal medesimo titolare per svolgere esso stesso attività promozionale”.
Gli operatori commerciali, al fine di poter legittimamente cedere i dati a soggetti terzi, non devono limitarsi a raccogliere un consenso generico del consumatore al trattamento, ma devono informare il consumatore riguardo “ai soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati”.
(Fra i tanti provvedimenti del Garante in tal senso si veda “Trattamento illecito di dati da parte di una società che opera nel settore del telemarketing” – 11 ottobre 2012 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2089777 )
Come opporsi al telemarketing?
Il Codice della Privacy sancisce il diritto ad opporsi al “trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale” (art. 7 Cod. Privacy).
La legge offre ai consumatori alcuni utili strumenti per opporsi alle telefonate commerciali indesiderate.
Le strade da seguire sono diverse a seconda che si tratti di telefonate verso numeri contenuti in elenchi telefonici (a) o verso utenze riservate non presenti negli elenchi (es: numeri di cellulare) (b)
a) Come opporsi a telefonate commerciali effettuate verso numeri presenti nell’elenco telefonico
In tal caso i consumatori devono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni, istituito dal d.P.R. 178/2010. L’iscrizione è gratuita, ha durata indefinita e può essere revocata in qualsiasi momento.
Vi sono 5 modi per opporsi alle telefonate pubblicitarie: per raccomandata (scrivendo a: “GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI” UFFICIO ROMA NOMENTANO – CASELLA POSTALE 7211 – 00162 ROMA); via fax (06.54224822); per e-mail: (abbonati.rpo@fub.it); tramite il numero verde (800.265.265); compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato” sul sito: www.registrodelleopposizioni.it .
(Per maggiori informazioni si veda il sito del Garante della Privacy http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1794339)
Nel caso in cui, nonostante l’iscrizione al Registro delle Opposizioni, le telefonate indesiderate continuino, è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria.
Prima di fare la segnalazione, il Garante della Privacy consiglia di: accertarsi dell’avvenuta iscrizione al Registro; controllare che siano trascorsi 15 giorni dal momento dell’iscrizione (solo dopo questo termine, infatti, l’opposizione diviene effettiva); verificare di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata.
( Vedi il modello per la segnalazione al Garante della ricezione di telefonate pubblicitarie indesiderate verso utenti iscritti nel Registro delle opposizioni
http://www.garanteprivacy.it/documents/10160/10704/Utenza+iscritta+registro+opposizioni%3A+segnalazione+telefonate+pubblicitarie )
b) Come opporsi a telefonate commerciali verso utenze private (es: numero di cellulare)
Il cittadino può rivolgersi all’Autorità giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati personali mediante, a seconda dei casi, un reclamo o una segnalazione.
A tal fine, si consiglia di contattare direttamente il Garante della Privacy http://www.garanteprivacy.it/home/footer/contatti .
Prima di effettuare la segnalazione è bene verificare di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata.
(Vedi il modello per la segnalazione delle telefonate indesiderate su utenze riservate http://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2251225/Segnalazione+di+ricezione+telefonate+pubblicitarie+su+utenze+riservate.pdf )
Link utili:
www.garanteprivacy.it
www.registrodelleopposizioni.it
http://www.registrodelleopposizioni.it/registropubblico/conosci-i-tuoi-diritti