Perché è necessario regolare la pubblicità offensiva?
Il rapporto del Parlamento europeo Women and Girls as Subjects of Media’s Attention and Advertisement Campaigns: the Situation in Europe, Best Practices and Legislations 2013 (lo trovi qui) ha messo in luce come esista una correlazione tra la diffusione di immagini discriminatorie e lesive della donna sui media con il livello di parità e sensibilità di genere nella società. Tale aspetto è stato sottolineato anche nelle risoluzioni del Parlamento europeoSull’impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini (2008) e Sull’eliminazione degli stereotipi di genere nell’Unione europea (2013), secondo le quali la pubblicità offensiva rappresenta un ostacolo per la creazione di una società moderna e paritaria.
Nelle stesse risoluzioni il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri ad adottare atti giuridici vincolanti e/o codici di autodisciplina che proibiscano messaggi discriminatori basati su stereotipi di genere.
Quali atti normativi sono stati introdotti dai Paesi europei per regolare la pubblicità offensiva?
Tra i 27 paesi membri dell’Unione Europea sono presenti 61 atti normativi che contengono norme volte a contrastare la pubblicità sessista. Essi sono rivolti al settore della pubblicità, della televisione, della comunicazione, del marketing e dei nuovi media.
- 26 leggi: Belgio, Bulgaria, Cipro (2 leggi), Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia (2 leggi), Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Olanda, Polona, Portogallo, Slovenia, Slovacchia (2 leggi), Spagna (2 leggi), Svezia.
La maggioranza delle norme volte a contrastare la pubblicità sessista è contenuta in leggi (26), delle quali 22 disciplinano l’ambito specifico della pubblicità e dei media. Le restanti 4 leggi riguardano la promozione delle pari opportunità (Bulgaria, Francia, Spagna, Malta). Le leggi hanno il vantaggio di avere carattere vincolante e sanzionatorio. Il controllo sull’attuazione della legge è affidato ad organismi governativi competenti, a seconda dei casi, per le pari opportunità o per le telecomunicazioni.
- 7 regolamenti/linee guida emessi dalle autorità garanti per le comunicazioni: Italia-Agcom; Malta Broadcasting Authority; Irlanda Broadcasting Authority; Lettonia – National radio and television Commission; Romania-National radio and television Commission; Irlanda Standards Authority ; Uk Advertisment-standard Authority.
Sono emessi dalle autorità competenti per la regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo, dell’editoria, e di internet (equivalente in Italia: Agcom). Sono vincolanti per gli attori del settore delle comunicazioni e nella maggior parte dei casi prevedono sanzioni.
- 21 Codici di autodisciplina: Bulgaria, Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Germania , Ungheria, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Sloveni, Spagna, Cipro, Repubblica Ceca , Finlandia, Slovenia, Germania, Austria Francia e Cipro
Sono vincolanti solo per utenti e agenzie pubblicitarie che vi aderiscono. La maggior parte di essi ha un organo di controllo che vigila sull’applicazione del Codice. Tuttavia, le decisioni prese dagli organi di controllo non sono sempre vincolanti e solo in rari casi sono previste sanzioni pecuniarie.
- 7 piani per la parità di genere introdotti dai Governi: Belgio, Bulgaria, Grecia, Ungheria, Portogallo, Slovenia, e Spagna.
Stabiliscono le strategie dei Governi per il raggiungimento della parità di genere in determinati ambiti e in un determinato periodo di tempo, prevedendo l’introduzione di misure promozionali anche nel settore dei media. Non sono vincolanti. Non prevedono sanzioni, ma talvolta incentivi economici per coloro che raggiungono gli obiettivi previsti nel piano.
Quali requisiti deve avere una legge per contrastare efficacemente la pubblicità sessista?
Il rapporto individua due requisiti fondamentali affinché l’atto normativo possa dirsi efficace:
– L’atto deve essere vincolante e prevedere sanzioni;
– Deve essere Gender specific.
Un atto normativo è gender specific quando:
a) Individua in modo specifico e dettagliato gli elementi che rendono una pubblicità illecita e discriminatoria.
b) La definizione di discriminazione di genere è specifica ed esplicitamente rivolta al settore delle comunicazioni.
Si tratta di un aspetto fondamentale poiché una delle debolezze maggiori degli atti normativi in materia, sta proprio nella vaghezza dei termini utilizzati. Formulazioni troppo generali comportano un altro grado di soggettività nell’individuazione delle pubblicità illecite e nella gestione dei reclami da parte degli organi competenti, determinando così l’inefficacia dell’atto.
Qual è la situazione in Italia?
In Italia non è prevista alcuna legge specifica per contrastare la pubblicità offensiva. Negli anni passati, sono stati presentanti alcuni progetti di legge in Parlamento, che non sono ancora giunti ad approvazione definitiva. Un ruolo fondamentale è stato svolto dall’Istituto di autodisciplina pubblicitaria grazie all’azione dei suo organi di controllo (Giurì e il Comitato di controllo). Inoltre, alcuni Comuni hanno promosso iniziative volte a contrastare la diffusione di immagini discriminatorie nei territori cittadini.
Altri link utili:
Per il rapporto del Parlamento europeo:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/474442/IPOL-FEMM_ET(2013)474442_EN.pdf
Per le risoluzioni del Parlamento europeo:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0074+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0401+0+DOC+XML+V0//IT
Per i disegni di legge presentati in Parlamento:
http://www.immaginedifferente.it/ddl-disegno-di-legge/