Complici i diversi disegni di legge presentati in Parlamento (dai Pacs, i patti civili di solidarietà nel 2005, ai Dico, “Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi” del governo Prodi del 2007, solo per citare gli ultimi), il tema delle unioni civili caratterizza da anni il dibattito politico italiano. Eppure, a oggi l’Italia è ancora uno dei 9 Paesi europei a non avere ancora una legge in grado di tutelare le coppie conviventi. Qualcosa potrebbe però cambiare con il ddl Cirinnà, presentato un anno fa dalla relatrice Monica Cirinnà (PD) e approvato finora solamente dalla Commissione giustizia del Senato e ancora in discussione in Parlamento. L’obiettivo: garantire gli stessi diritti delle coppie sposate anche a quelle conviventi e dello stesso sesso. Ma che cosa prevede esattamente il testo? Ecco una sintesi con i punti più importanti.
La struttura
19 articoli, riuniti in due titoli: il primo dedicato alle unioni civili, il secondo disciplina la convivenza.
Costituzione dell’unione civile
Due persone dello stesso sesso possono costituire un’unione civile tramite dichiarazione di fronte all’Ufficiale di stato civile e in presenza di due testimoni. A tal fine, è istituito il Registro nazionale delle Unioni civili. Le persone che vogliono unirsi in unione civile devono dichiarare quale cognome vogliono scegliere oppure mantenere entrambi i cognomi della coppia.
Diritti riconosciuti
- Le coppie avranno gli stessi diritti e doveri che sorgono dal matrimonio: hanno l’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e collaborazione nella vita comune; devono scegliere il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni).
- Alle coppie sono estesi i diritti in materia previdenziale – compresa le reversibilità della pensione – e sanitaria previsti per le coppie sposate.
- In caso di morte del partner si applicano le stesse regole previste per la successione legittima delle coppie sposate. Si può succedere al defunto nel contratto di affitto dell’abitazione.
- E’ consentita solo l’adozione di un bambino che sia già riconosciuto figlio di uno dei membri della coppia (Stepchild Adoption).
- I matrimoni contratti all’estero e i matrimoni nei quali un coniuge ha cambiato sesso possono essere riconosciuti come unioni civili ed essere trascritte nel registro.
- L’Unione civile si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale. Lo scioglimento avviene entro tre mesi dalla comunicazione all’ufficio del registro.
- Al membro della coppia che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità è corrisposto un assegno di mantenimento.
Link utili:
- il testo del disegno di legge