Lo scorso marzo, Vox – Osservatorio Italiano sui Diritti, rappresentato dall’avvocato Massimo Clara, ha depositato alla Corte Costituzionale un atto contro la legge “anti-moschee” presentata pochi mesi prima dalla Regione Lombardia. In questi giorni però la Consulta ha dichiarato incostituzionale la legge, sancendo di fatto la vittoria del Governo (che aveva impugnato il provvedimento) e garantendo il principio della libertà religiosa. Vox ha realizzato una scheda, che prova a spiegare che cosa prevede la legge, le motivazioni della sentenza e perché per Vox è anticostituzionale.
La Corte Costituzionale ha bocciato la legge della Regione Lombardia sui “Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi”, meglio conosciuta come legge “anti-moschee”. Il provvedimento, parso sin da subito fortemente discriminatorio nei confronti delle confessioni religiose (in particolare nei confronti della comunità islamica), è stato impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale nel marzo scorso. Una vittoria, questa, che è anche di Vox Diritti che, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Clara, è intervenuta davanti alla Corte per affermare con forza l’incostituzionalità della legge lombarda. La sentenza pubblicata il 24 marzo 2016 ha accolto tutte le argomentazioni contenute nella memoria di Vox.
Che cosa prevede la legge “anti-moschee”?
La legge regionale n. 2 del 2015 cela dietro misure a carattere urbanistico e per il governo del territorio scelte fortemente discriminatorie verso le comunità religiose presenti in Lombardia e rende particolarmente complesso, se non impossibile, la costruzione di moschee nel territorio regionale.
La legge, infatti, richiede due requisiti specifici per la realizzazione di edifici di culto:
- le confessioni religiose devono avere una presenza diffusa sul territorio comunale;
- gli statuti delle confessioni religiose devono esprimere “il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione”.
A vigilare sui requisiti previsti dalla legge è una Consulta regionale istituita ad hoc, che ha il compito di rilasciare un parere preventivo e obbligatorio per la costruzione degli edifici di culto. Per la realizzazione di edifici di culto la legge impone l’acquisizione di pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell’ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica. Si concede allo stesso tempo la facoltà per i Comuni di indire referendum per coinvolgere i cittadini nella scelta relativa alla costruzione del nuovo edificio di culto.
Infine, si richiede l’approvazione di piani per le attrezzature religiose, che devono prevedere “la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all’edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell’ordine”.
L’intervento di Vox Diritti davanti alla Corte costituzionale
La legge di Regione Lombardia è stata impugnata dal Governo davanti alla Corte costituzionale. VoxDiritti è intervenuta per affermare che la legge c.d. “antimoschee” viola:
- La libertà di culto espressamente garantita a ogni persona dall’art. 19 della Costituzione.Subordinare la costruzione di edifici di culto all’approvazione di delibere comunali, ai pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, rappresentanti delle forze dell’ordine, o ancora al risultato di referendum popolari svuota completamente il significato della norma costituzionale, la quale prevede quale unico limite alla libertà di culto, il buon costume.
- Il principio di eguaglianza fra le religioni (art. 3 Cost. e art. 8 Cost..) perché si prevede che le confessioni religiose prive di intesa con lo Stato (e dunque l’Islam) abbiano l’obbligo di ottenere un parere preventivo e obbligatorio da una Consulta regionale per la costruzione degli edifici di culto. La legge inoltre, prevedendo quale requisito per la costruzione di edifici di culto la presenza diffusa della comunità religiosa sul territorio comunale, si traduce in un trattamento discriminatorio per le confessioni minoritarie.
- La potestà legislativa esclusiva dello Stato (e non delle Regioni) relativamente alla disciplina dei rapporti con le confessioni religiose (art. 117, comma2, lett.c). Non né sufficiente che la Regione invochi la competenza concorrente in materia di “governo del territorio”. Si tratta solo di un pretesto per regolare illegittimamente i rapporti con le confessioni religiose.
- La potestà legislativa dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (117, comma 2, lett. h). La Regione non ha infatti il potere di attribuire competenze (o peggio affidare compiti) agli organi dello Stato competenti per ordine pubblico e sicurezza (es. questure, prefetture).
- L’art. 20 della Costituzione che vieta di imporre speciali gravami o limitazioni legislative sull’attività di enti religiosi. L’intera legge lombarda sembra volta a limitare l’attività delle confessioni religiose.
La sentenza n. 63 del 2016: una vittoria di Vox
Il 24 marzo sono state pubblicate le motivazioni della sentenza n. 63 del 2016. La Corte ha accolto tutte le argomentazioni contenute nella memoria di Vox. Secondo la Corte costituzionale, infatti, la legge anti moschee è incostituzionale poiché:
- Viola il libero esercizio del culto, che è un aspetto essenziale della libertà di religione ed e riconosciuto egualmente a tutti e a tutte le confessioni religiose (art. 19, 3, 8 Cost.), a prescindere dalla stipulazione di una intesa con lo Stato. L’apertura di luoghi di culto è, a sua volta, una forma e condizione essenziale del pubblico esercizio del culto.
- Viola il principio di eguaglianza nella libertà di religione e di culto, che non ammette discipline restrittive solo per le confessioni senza intesa (art. 3; art. 8 Cost.).
- Viola la competenza esclusiva dello Stato. La Regione non può entrare nel merito dei rapporti tra la Repubblica e le singole confessioni religiose(art. 117, comma2, lett.c COst. ), né può determinare le politiche della sicurezza (117, comma 2, lett. h Cost.).