La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di fecondazione eterologa, ovvero la norma, contenuta nella legge 40/2004, che vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi per le coppie infertili. Cade, così, l’ultimo grande ostacolo di una legge, che ha causato la sofferenza di migliaia di coppie, costrette a migrare all’estero per avere accesso a questa tecnica.
Una vittoria, che porta anche la firma di Vox. A sostenere di fronte alla Consulta le coppie che hanno fatto ricorso, sono stati infatti Marilisa D’Amico, docente di Diritto Costituzionale e co- fondatrice di Vox e l’avvocato Massimo Clara, voce di Vox. Inoltre, lo scorso luglio, Vox ha presentato alla Corte un atto di intervento proprio sulla legittimità costituzionale della legge 40: atto, che ha reso possibile questo decisivo traguardo (leggi qui).
Per Marilisa D’Amico, “si tratta di un ragionevole e corretto bilanciamento tra i diritti. Il diritto a creare una famiglia e il rispetto della vita privata e familiare, sancito dalla Corte europea, nonché il diritto alla salute e alla famiglia della nostra Costituzione, trovano così piena attuazione”.
Dopo 4 anni di attesa – in assenza totale del Parlamento e del Governo – si potrà dare una risposta a una questione non più eludibile che ha creato un vuoto di tutela e incentivato il mercato degli ovociti in Europa.
E’ stato illustrato adeguatamente alla Corte che non sussiste invece alcun vuoto normativo poiché la stessa Legge 40 disciplina tutte le conseguenze della eliminazione del divieto: è vietata la commercializzazione dei gameti, la donazione sarà gratuita, è vietato il disconoscimento. La norma può essere eliminata per le coppie che già hanno la protezione della Legge 40. E inoltre il sistema per la donazione dei gameti può essere organizzato secondo le modalità di altri Paesi, con l’applicazione di modalità di tipo solidaristico e quindi di donazione fra coppie infertili.
Come spiega Marilisa D’Amico, “a seguito dell’intervento della Corte costituzionale che, sia nel 2009 sia ieri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni fondamentali della legge n. 40 del 2004, non è richiesto alcun intervento da parte del legislatore.
Come già nel 2009 la Corte costituzionale, nel ricondurla a ragionevolezza, ci ha consegnato una disciplina immediatamente applicabile (questione relativa al numero di embrioni da produrre strettamente necessario e non destinati a un unico e contemporaneo impianto), così oggi, l’eliminazione del divieto di donazione esterna dei gameti – pur dovendosi attendere le motivazioni – consente l’immediata applicazione delle tecniche assistite per quelle coppie che, stando alla stessa legge 40, possono accedere alla procreazione assistita (coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi).
Infatti, la stessa legge 40 disciplina specificamente tutte le conseguenze che derivano dalla nascita di un bambino con procedure di fecondazione eterologa.
Innanzitutto l’art. 9 in materia di divieto di disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre disciplina compiutamente i rapporti fra il nato, la coppia e il terzo donatore, con ciò garantendo indubbie e marcate tutele al primo poiché si garantisce al figlio uno status.
In secondo luogo, l’art. 12 vieta e sanziona la commercializzazione di gameti, con ciò dunque non legittimandosi alcuna creazione di un mercato che mercifica i corpi e i gameti stessi.
Vi sono inoltre i decreti legislativi n. 191 del 2007 e n. 16 del 2010, in materia di donazione di tessuti e cellule umani, che contengono le regole e le procedure della donazione di organi, tessuti e cellule che devono ritenersi applicabili anche alla donazione delle cellule riproduttive, ovvero i gameti”.