Con la disoccupazione giovanile al 42,4% e un totale di 690 mila giovani in cerca di un lavoro, trovare alternative efficaci per proseguire il proprio percorso di formazione al lavoro è sempre più una priorità dei neolaureati. Il termine stage ha raggiunto negli ultimi anni una popolarità inedita, generando non poca confusione intorno al suo significato e al quadro normativo che ne determina (e limita) l’ambito di utilizzo. Proviamo, allora, a fare un po’ di chiarezza.
In Italia, gli stage sono tutelati dalle “Linee guida in materia di tirocini”, un documento che contiene norme e regole, da applicarsi ai tirocini sia nel settore pubblico che in quello privato (qui il documento completo).
Cosa prevedono le Linee Guida?
Tre tipi di stage
Le Linee Guida operano una distinzione tra tre diversi tipi di stage:
• stage formativi e di orientamento, rivolti a chi ha conseguito un titolo di laurea entro e non oltre i 12 mesi;
• stage di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati al recupero occupazionale di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità;
• stage di orientamento e formazione, oppure di inserimento/reinserimento, in favore di disabili o persone svantaggiate.
Non vengono invece presi in considerazione (né regolamentati) dalle Linee Guida i seguenti tipi di stage:
• i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale ecc.
• i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche;
• i tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell’ambito dei programmi comunitari per l’istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Program;
• i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;
• i tirocini estivi.
La durata degli stage
• 6 mesi per neodiplomati e neolaureati;
• 12 mesi per disoccupati e inoccupati;
• 24 mesi per disabili.
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga
(superiore alla durata di 1/3 dello stage)
Retribuzione
Con la recente riforma Fornero, non è più possibile stipulare contratti di stage gratuiti: tutti i tirocinanti devono percepire un’indennità di partecipazione non inferiore a 300 Euro. Partendo dal minimo nazionale di 300 euro lordi, il compenso può però variare da regione a regione. Attualmente, i compensi vanno da un minimo di 300 ad un massimo di 600 euro al mese (per un quadro regionale: http://www.corriere.it/economia/13_agosto_07/stage-tirocini-rimborso-normative-regioni_4b7124e2-fea4-11e2-9e44-1a79176af940.shtml).
Il compenso non è obbligatorio, invece, per i tirocini curriculari e tutte le tipologie di stage non riconosciute dalle Linee Guida (vedi sopra).
Allo scopo di evitare un uso distorto degli stage da parte delle aziende, le Linee Guida sanciscono inoltre che gli stage non possono essere attivati:
– per mansioni a bassa specializzazione (per le quali non è necessario un periodo formativo);
– per risolvere problemi di organico nei periodi di grande attività lavorativa;
– per sostituzione di lavoratori in malattia, maternità, ferie.
Infine, non possono prendere stagisti le aziende che hanno effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti o che abbiano in corso procedure di cassa integrazione (per mansioni analoghe e nella stessa unità produttiva). Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non viene corrisposta.
Attivazione stage
L’attivazione dello stage prevede:
• che sia stipulata una convenzione tra le parti nella quale siano indicate: anagrafica, descrizione tirocinio, progetto formativo, diritti e doveri delle parti;
• che per ogni stagista venga individuato un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
• che sia effettuata un’azione di monitoraggio e una attestazione dei risultati da parte dell’ente/azienda;
• che al termine dello stage venga rilasciato un attestato dell’attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante, il quale a sua volta dovrà completare una scheda di valutazione dell’esperienza.
Limiti al numero di stagisti
• enti/aziende con fino a 5 dipendenti: massimo 1 tirocinante o stagista
• enti/aziende con da 6 a 20 dipendenti: massimo 2 tirocinanti o stagisti
• enti/aziende con 21 o più dipendenti: massimo pari il 10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Obbligo assicurativo
Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto dell’obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
Alcuni siti utili
Vi proponiamo qui alcuni siti che, nella nostra esperienza, si sono rivelati utili per orientarsi meglio nella ricerca di uno stage:
La Repubblica degli Stagisti è una testata giornalistica online nata nel 2009 per approfondire la tematica dello stage. Sul suo sito potete trovare: annunci di stage, elenco delle imprese “virtuose” nell’adempimento dei propri obblighi nei confronti degli statisti;
Ti Consiglio è un blogzine italiano dedicato al mondo del lavoro, con un’ampia sezione relativa al mondo degli stage.
Riferimenti normativi
Legge 92/2012 (Legge Fornero) art.1 commi 34-36
Decreto Interministeriale n. 142/1998
Francesca Arcostanzo