Lo scorso 12 febbraio, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la Fini-Giovanardi, la legge che equipara droghe leggere e droghe pesanti. La decisione della Consulta pone l’accento su importanti questioni, quali la legalizzazione della cannabis a fini terapeutici e il grave problema del sovraffollamento carcerario. Il giudizio della Consulta, quindi, potrà avere effetti positivi. Ma la pronuncia di incostituzionalità non riguarda il problema delle droghe, leggere o pesanti che siano. E lascia aperte molte questioni.
Il 12 febbraio la Corte Costituzionale boccia la legge Fini-Giovanardi: i commenti si moltiplicano, gli antiproibizionisti esultano, i bacchettoni protestano, l’onorevole Gasparri dichiara che è una corte non di garanzia ma di demolizione (fatevi un giro su internet e ne troverete per tutti i gusti).
Certamente l’equiparazione fra droghe leggere e droghe pesanti fece molto discutere quando fu emanata la legge nel 2006, e con buona probabilità la decisione della Consulta avrà effetti positivi, anche se la valutazione è complessa, ed in ogni caso si deve attendere di conoscere le motivazioni della sentenza prima di dare un giudizio.
Ma…… c’ è un ma, e bello pesante.
Il fatto è che la Consulta non ha affrontato il problema delle droghe, leggere, pesanti o intermedie che siano. La pronuncia di incostituzionalità che ha provocato tanti commenti, puramente e semplicemente, si è occupata d’ altro. Le questioni sollevate dai giudici, infatti, non attenevano – per la grandissima parte – al merito della legge Fini- Giovanardi, e cioè al trattamento sanzionatorio nei confronti di chi venga trovato in possesso di sostanze stupefacenti. In discussione era il fatto che una sostanziale riforma organica del testo unico sugli stupefacenti era stata introdotta nell’ordinamento non secondo la normale procedura di una proposta di legge che viene presentata, discussa, elaborata ed infine approvata dal Parlamento. Nel 2006 era stata scelta la strada sbrigativa, apparentemente decisionista, degli emendamenti inseriti nella conversione di un decreto legge che in origine aveva oggetto del tutto diverso (le spese e la sicurezza delle Olimpiadi invernali di Torino!).
Può sembrare un cavillo, ma non lo è per nulla. La conversione dei decreti legge ha un iter parlamentare – necessariamente – rapido, gode di una procedura privilegiata. Le leggi ordinarie devono avere tempi di discussione e di elaborazione più ampi per consentire di raggiungere il risultato migliore, mentre la procedura accelerata è riservata ai casi di provata straordinaria necessità ed urgenza. Allora, il sistema furbesco di emanare un decreto legge (urgente) per poi, in sede di conversione, stravolgerlo inserendo una quantità di emendamenti riguardanti altre questioni, sfruttando la procedura accelerata, significa limitare senza motivo le prerogative del Parlamento, violare le procedure, limitare la discussione: e questo è costituzionalmente illegittimo. Ripeto, attendiamo le motivazioni: ma questo era il nocciolo della questione sottoposta alla Corte Costituzionale, non la tipologia sanzionatoria della legge contro gli stupefacenti. Ed a questo la Consulta si è dedicata.
Il 12 febbraio bastava leggere il comunicato stampa della Corte, era scritto nero su bianco violazione dell’ articolo 77 secondo comma della Costituzione.
Rimangono una domanda ed un pensiero.
La domanda: tutti i dichiaratori che si sono profusi, sono semplicemente degli incompetenti, o sono degli astuti teatranti che hanno colto l’occasione per apparire?
Il pensiero: c’ era una volta un vecchio cinese che amava le frasi sentenziose. Disse tante cose, e molte sbagliate, una volta disse chi non ha fatto inchieste, non ha diritto di parola. Per evitare brutte figure, nessuna censura, basta l’autocontrollo; perché stavolta il vecchio cinese aveva ragione.