Il consenso informato è condizione e fondamento del trattamento sanitario: nell’ interesse del paziente, anzitutto, ma anche in quello del medico. Senza consenso l’ intervento del medico – anche nell’ interesse del paziente – è illegittimo (escluse, ovviamente, le ipotesi marginali dello stato di immediata necessità e del trattamento sanitario obbligatorio).
Il consenso informato deve consentire di scegliere se e che cosa fare, con precisa conoscenza delle conseguenze, comprese quelle possibili e/o ipotizzabili; ed anche di scegliere di rinunciare alle terapie.
E’ un diritto inviolabile della persona, e l’omissione, da parte del medico curante/della struttura sanitaria, è sempre e comunque illegittima, e costituisce motivo di risarcimento se si verifica un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, anche se il trattamento è stato eseguito correttamente.
Il consenso deve essere personale, specifico, esplicito e reale (la presunzione di consenso non vale); e basato su informazioni dettagliate fornite del medico.
Ed ancora: spetta al medico di dare la prova di avere compiutamente informato il paziente.
Ecco perché sono assolutamente corrette le indicazioni date da Mario Cerati su questo sito nell’articolo “Chi ha paura del paziente esperto”.
Chi ancora pensasse che il consenso informato è soltanto un modulo da sottoscrivere, potrà leggersi la sentenza della Cassazione 20984/2012: che ha riconosciuto la responsabilità per omesso consenso nel caso di un medico, curato nello stesso ospedale nel quale lavorava, e che i colleghi avevano ritenuto “presuntivamente informato”.
I pazienti vedranno tutelato il loro diritto all’ autodeterminazione, ed i medici eviteranno rischi…
Massimo Clara