L’Italia sin dal 1992 si è dotata di una legge (legge – quadro 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), per quei tempi decisamente all’avanguardia quanto a riconoscimento e concreta attuazione dei diritti delle persone con disabilità.
Una legge che promuove un approccio integrato alla disabilità, indicando modalità di collaborazione e percorsi di personalizzazione degli interventi. Se oggi la legge 104/92 richiede certamente una revisione a partire dal linguaggio e dalle definizione di “persona handicappata”, alla luce della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed in considerazione del mutato quadro istituzionale di riferimento (soprattutto in relazione alla modifica del Titolo V della Costituzione), essa conserva immutata la validità del suo impianto fondato sul sistema dei Diritti Umani.
Ha rappresentato un passaggio fondamentale nella storia delle politiche sociali per la disabilità in Italia, creando le premesse e le condizioni concrete per la piena tutela e l’affermazione dei diritti civili di tutte le persone disabili e per la loro completa partecipazione alla vita sociale, con un’attenzione particolare a quanti si trovano in condizioni di particolare gravità.
Prendendo a riferimento il Programma Mondiale d’Azione delle Nazioni Unite a favore delle persone con disabilità(1982), e in attuazione dei principi e valori sanciti nella Costituzione italiana, la legge definisce un quadro compiuto dei diritti di cittadinanza:
• il rispetto della dignità umana, della libertà e dell’ autonomia del cittadino disabile , attraverso la piena integrazione familiare, scolastica, lavorativa e sociale;
• la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana;
• il recupero funzionale e sociale della persona con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, assicurando servizi e prestazioni, nonché tutela giuridica ed economica;
• la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale.
Sancisce inoltre, una serie di principi in materia di non discriminazione delle persone con disabilità e definisce percorsi, programmi e servizi per attuarli:
• la prevenzione e la diagnosi precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
• l’intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi e il mantenimento della persona con disabilità nell’ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
• un’informazione di carattere sanitario e sociale alla famiglia della persona handicappata per facilitare la comprensione dell’evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione;
• la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata nella scelta e nell’attuazione degli interventi socio – sanitari, attivandone le potenziali capacità;
• la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o contrastare tempestivamente l’insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
• il decentramento territoriale dei servizi di intervento rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l’integrazione con gli altri servizi territoriali;
• adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico alla persona disabile e alla famiglia, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici e integrativi;
• iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, anche attraverso l’apporto di enti e associazioni, per la prevenzione e per la cura delle persone con handicap, la riabilitazione e l’inserimento sociale di chi ne è colpito;
• il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriali;
• il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale mediante l’attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
Innovativo l’approccio che la legge 104 propone per l’assistenza e la presa in carico in carico delle persone con disabilità, enfatizzando l’esigenza del lavoro integrato tra istituzioni, servizi, valorizzando il ruolo delle famiglie e della stessa persona con disabilità e riconoscendo pienamente l’esigenza di un approccio olistico, unitario e coordinato che metta al centro la persona. D questo punto di vista un’ulteriore spinta alla presa in carico globale della persona con disabilità viene dalla legge 328/2000 (la legge quadro sull’assistenza) che con l’articolo 14 introduce il progetto individuale. Esso “comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonchè le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.