A partire dal 2009, sono stati presentati numerosi progetti di legge volti a contrastare l’omofobia. Semplificando, è possibile distinguere le proposte di legge in due categorie:
- proposte di legge volte a contrastare l’omofobia mediante l’introduzione nel codice penale di una nuova circostanza aggravante;
- proposte volte a contrastare l’omofobia mediante l’estensione delle sanzioni previste dalla legge Reale e dal Decreto Mancino per le discriminazioni razziali.
Proposte di legge volte a contrastare l’omofobia mediante l’introduzione di una nuova circostanza aggravante nel Codice penale
Le prime proposte presentate in Parlamento miravano ad introdurre all’art. 61 del Codice penale una nuova circostanza aggravante dei reati commessi per finalità inerenti all’orientamento sessuale o alla discriminazione sessuale.
In tal senso si muoveva la proposta (AC 1658-1882-A http://leg16.camera.it/camera/browse/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=16&codice=16PDL0029080&back_to=http://leg16.camera.it/126?tab=2-e-leg=16-e-idDocumento=1658&sede=&tipo=) risultante dall’unificazione, da parte della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, di due progetti di iniziativa parlamentare. Anche una proposta, presentata nel 2011, (http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0029530.pdf ) tutelava le discriminazioni fondate sull’omofobia mediante l’introduzione di una nuova circostanza aggravante. Tuttavia, a differenza della proposta presentata nel 2009, non si limitava a punire genericamente i reati commessi per motivi legati all’orientamento sessuale, ma conteneva un’esplicita indicazione dei motivi (motivi di odio e discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale della vittima del reato verso persone dello stesso sesso, verso persone del sesso opposto o verso persone di entrambi i sessi).
Entrambe le proposte di legge furono respinte da una pregiudiziale di costituzionalità approvata dall’Assemblea. Infatti, le modifiche proposte erano ritenute contrarie al principio di eguaglianza, art. 3 Cost., poiché accordavano una protezione privilegiata a coloro che subivano violenza per ragioni di orientamento sessuale rispetto a chi subiva violenza per qualsiasi altro motivo.
Inoltre, la pregiudiziale di costituzionalità riteneva che le proposte di legge violassero il principio di tassatività delle fattispecie penali, di cui all’art. 25 Cost., a causa dell’indeterminatezza dell’espressione “orientamento sessuale”.
Proposte volte a contrastare l’omofobia mediante l’estensione delle sanzioni previste dalla legge Reale e dal decreto legge Mancino per le discriminazioni razziali.
A causa dei dubbi di costituzionalità, le proposte di legge successive non miravano più all’introduzione di una nuova circostanza aggravante nel Codice penale, ma erano volte all’estensione delle sanzioni già previste per le discriminazioni razziali anche alle discriminazioni inerenti all’orientamento sessuale.
Più precisamente le proposte intendevano modificare la legge Reale ( http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;654 ), legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966, e il Decreto Mancino ( http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993;122), che ne inasprisce le sanzioni.
Il primo vero successo in materia è rappresentato dall’approvazione della Camera dei Deputati, nel settembre 2013, di un progetto di legge volto al contrasto dell’omofobia, risultante dall’unificazione di tre proposte (C. 245 Scalfarotto, C. 280 Fiano e C. 1071 Brunetta http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00716085.pdf). Anche il testo approvato dalla Camera intende novellare la legge Reale e il Decreto Mancino, in tema di discriminazioni razziali.
Più precisamente, il progetto di legge modifica l’art. 3 della legge Reale, inserendo tra le condotte di istigazione, violenza e associazione finalizzata alla discriminazione, anche quelle fondate sull’omofobia o sulla transfobia.
Le pene previste sono:
- la reclusione fino a un anno e 6 mesi o la multa fino a 6.000 euro per chi «istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi» fondati sull’omofobia o transfobia;
- la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi in qualsiasi modo «istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi» fondati sull’omofobia o transfobia; la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque partecipa – o presta assistenza – ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi fondati sull’omofobia o transfobia.
- la reclusione da 1 o 6 anni per coloro che promuovono o dirigono organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi fondati sull’omofobia o transfobia è la reclusione da 1 a 6 anni.
La proposta prevede, inoltre, per i reati fondati sull’omofobia o transfobia l’aggravamento della pena fino alla metà. Infine, l’articolo 2 della proposta prevede lo svolgimento da parte dell’ISTAT di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio. Dall’8 aprile 2014 la proposta è all’esame del Senato.
Per approfondimenti si veda: http://www.camera.it/leg17/522?tema=899&Omofobia#paragrafo4654
Cecilia Siccardi