Come sarà il nuovo Parlamento, se verrà approvata la riforma del Senato voluta dal governo Renzi? Quali funzioni avranno la Camera dei Deputati e il Senato? Da chi saranno eletti deputati e senatori? Abbiamo provato a fare un punto, per capire cosa prevede il disegno di legge costituzionale.
Nell’ottica di superare il bicameralismo perfetto, causa dell’immobilismo parlamentare, il disegno di legge costituzionale n. 1429 del 2014, è volto a ridimensionare notevolmente il ruolo del Senato, lasciando pieno potere legislativo solo alla Camera dei deputati. Vediamo come sarà il nuovo Parlamento e quali saranno le funzioni delle due camere.
La Camera dei deputati
Il testo del disegno di legge governativo sancisce il principio “dell’esclusività della Camera dei deputati quanto a rappresentanza della Nazione e titolarità dell’indirizzo politico.” Proprio come titolare dell’indirizzo politico, solo la Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia al Governo. La camera diviene l’organo legislativo per eccellenza. Infatti, ad eccezione delle leggi costituzionali, che devono essere approvate anche dal Senato, “le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati”.
Il Senato delle Autonomie
Il Senato, con la nuova denominazione di “Senato delle autonomie”, si vede profondamente ridotta la funzione legislativa e diviene organo rappresentativo delle istituzioni territoriali, con funzioni principalmente consultive.
Modalità di elezione e composizione
Il disegno di legge costituzionale prevede per l’elezione del Senato, un “sistema di elezione di secondo grado”. Ciò significa che i Senatori non saranno più eletti direttamente dai cittadini, ma dal Consiglio regionale o da un collegio di Sindaci della Regione, al proprio interno e con voto limitato. In tal modo saranno eletti quattro senatori per Regione: due da parte del Consiglio regionale; due da parte del collegio dei sindaci. E’ necessario tenere in considerazione che il punto è molto discusso. Ciò è dimostrato dall’ordine del giorno “Calderoli”, che richiede il ritorno all’elezione diretta del Senato. Inoltre, saranno Senatori di diritto i Presidenti delle Regioni e della province autonome, nonché i Sindaci del capoluogo della Regione (o della Provincia autonoma). A tali membri si possono aggiungere sino a 21 membri di nomina presidenziale. Si tratta di una facoltà del Presidente della Repubblica, non di un obbligo. Questi Senatori vengono scelti tra cittadini che abbiano “illustrato la Patria per altissimi meriti in campo sociale scientifico artistico e letterario.” Non è più prevista la figura dei Senatori a vita. Tuttavia, i Senatori a vita che attualmente siedono in Parlamento rimarranno in carica, in base ad una disposizione transitoria. Permane, invece, la figura del Senatore a vita di diritto, ovvero gli ex Presidenti della Repubblica. Avremo, dunque 122 Senatori (21 Presidenti di Giunta e di Regione; 40 Consiglieri regionali e 61 Sindaci). In aggiunta, bisogna contare 21 Senatori eventuali di nomina presidenziale, 5 Senatori a vita ancora in carica, e i Senatori di diritto a vita.
In totale il Senato sarà composto da 148 membri contro i 320 attuali. I Senatori, compresi quelli di nomina presidenziale durano in carica 7 anni.
Funzioni
Il Senato svolgerà importanti funzioni di raccordo tra lo Stato e gli enti locali. Inoltre, il Senato ha il compito di verificare l’attuazione delle leggi statali e l’impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Per quanto riguarda la funzione legislativa, il disegno di legge costituzionale mantiene il bicameralismo paritario solo per le leggi costituzionali. Tutte le altre leggi vengono approvate solo dalla Camera dei deputati. Il Senato concorre alla funzione legislativa, divenendo organo di seconda lettura, di proposta di eventuali modifiche. Più precisamente, la trasmissione del disegno di legge al Senato è obbligatoria, ma l’esame di esso è subordinato alla richiesta di 1/3 dei Senatori. Il quorum non è richiesto, invece, per la legge di bilancio, il rendiconto e la conversione dei decreti legge. L’esame del Senato si conclude, entro 30 giorni, con una proposta di modificazioni. Se il Senato non delibera entro il termine, si intende come rinuncia a proporre modifiche e la legge viene promulgata. Al contrario, se il Senato delibera una proposta di modifica, essa passa alla Camera che deve deliberare entro 20 giorni dalla trasmissione. I tempi del procedimento legislativo vengono notevolmente ridotti. Dalla prima approvazione della Camera, il procedimento legislativo ordinario dura solo 60 giorni. E tale lasso di tempo è riducibile alla metà per i disegni di legge che il Governo abbia segnalato come prioritari.
La proposta del Senato ha effetti “rinforzati” in alcune materie, per lo più di rilevanza territoriale (disciplina dell’elezione e sostituzione dei Senatori; ordinamento di Roma capitale; legislazione elettorale; organi di governo; bilancio; legislazione elettorale; principi generali dell’ordinamento e funzioni dei Comuni e delle città metropolitane; norme sul governo del territorio; formazione di atti comunitari e accordi internazionali; elezione e incompatibilità degli organi regionali etc,). Ciò significa che la Camera dei deputati può disattendere la proposta di modifiche del Senato solo se deliberi a maggioranza assoluta dei componenti. Il Senato può in ogni caso formulare osservazioni sugli atti all’esame della Camera dei deputati. Può svolgere attività conoscitive, ma non inchieste parlamentari. Ai Senatori è riconosciuto il potere di iniziativa legislativa, ma i disegni di legge devono in ogni caso essere presentati alla Camera dei deputati.
Link utili:
Il testo del disegno legge costituzionale n. 1429 del 2014: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/760060/index.html
Per approfondimenti si veda: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/dossier/44283_dossier.htm