Il disegno di legge n. 1429, presentato dal Governo l’8 aprile 2014, “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione” è volto a: a) superare il bicameralismo perfetto, riformando il Senato; b) riformare il Titolo V della Costituzione e, dunque, il riparto delle competenze tra Stato e Regioni; c) sopprimere il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
Superamento del bicameralismo perfetto e riforma del Senato
Il disegno di legge costituzionale, nell’ottica di superare il bicameralismo perfetto, causa dell’immobilismo parlamentare e delle lungaggini del procedimento legislativo, ridimensiona notevolmente il ruolo del Senato lasciando solo alla camera la piena titolarità della funzione legislativa. Il Senato, rinominato “Senato delle autonomie”, diviene l’organo rappresentativo delle istituzioni territoriali, si limita a concorrere alla funzione legislativa e ha funzioni principalmente consultive. Solo la Camera dei deputati, essendo titolare dell’indirizzo politico, accorda e revoca la fiducia al Governo.
La riforma del Titolo V
Il disegno di legge modifica il titolo V della Costituzione, ed in particolare, incide sulla ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni ed enti locali. In primo luogo, il disegno di legge costituzionale comporta l’abolizione delle Province. Infatti, dal testo dell’art. 114 Cost. scompare la previsione costituzionale delle province quale articolazione territoriale della Repubblica: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato”. Se nel 2001 il legislatore costituzionale era intervenuto per rafforzare le competenze regionali, oggi la riforma vuole correggere in ottica nuovamente centralista le disposizioni costituzionali. Infatti, il disegno di legge intende eliminare la competenza concorrente fra Stato e Regioni, mentre arricchisce la competenza esclusiva dello Stato. Tornano di competenza esclusiva dello Stato, ad esempio, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, l’ordinamento scolastico e l’istruzione universitaria, l’ordinamento degli enti locali, il commercio sull’estero, le norme generali sulle attività culturali.
Alla Regione, dunque, rimangono solo le materie che non rientrano nella competenza riservata alla Stato. Inoltre la legge statale, solo per iniziativa governativa, può intervenire nelle materie non riservatele se ciò sia necessario per garantire l’unità economica e giuridica della Repubblica. Salvo che in alcune materie specificatamente indicate, lo Stato può delegare l’esercizio della funzione legislativa alle Regioni.
Soppressione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
Il disegno di legge costituzionale, ai fini del contenimento della spesa pubblica, prevede la soppressione del Cnel (art. 99 Cost.), organo con importanti poteri (funzioni consultive e titolare dell’iniziativa legislativa), ma considerato di poca utilità. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della riforma costituzionale il Presidente del Consiglio dovrà nominare un commissario straordinario cui verrà affidata la gestione per la liquidazione del patrimonio.