Sono 32 le sentenze che, a partire dal 2004, hanno portato la legge 40 a subire sostanziali modifiche. La maggior parte delle pronunce ha riguardato la donazione dei gameti e la richiesta di accedere alla diagnosi pre-impianto sia per le coppie infertili che per le fertili, ma portatrici di malattie genetiche. In attesa del verdetto della Corte Costituzionale, fissato all’8 aprile, proviamo a ricostruire la sua controversa storia.
Appare utile fornire un quadro completo dei provvedimenti giudiziari che si sono succeduti a partire dal 2004, data di emanazione della Legge 40. E’ necessario considerare che tutte le sentenze o le ordinanze sono da considerare definitive e andate in giudicato, non essendo mai state appellate.
La maggior parte delle azioni legali e quindi delle pronunce riguardano la richiesta di accedere alla diagnosi pre-impianto sia per le coppie infertili che per le fertili ma portatrici di malattie genetiche per le quali sussiste il divieto di accedere alle tecniche di PMA. Nell’affrontare la questione della diagnosi pre-impianto, è stata chiesta una interpretazione conforme a costituzione per quanto riguarda i limiti alla diagnosi sull’embrione nonché la modifica dell’art. 14 della Legge che impone la creazione di soli tre embrioni, il trasferimento di tutti gli embrioni e in un’unica volta e il divieto di crioconservazione degli embrioni. Modalità che determinano un danno alla salute della donna e rendono impraticabile effettuare nel concreto la diagnosi pre-impianto atteso che per una corretta diagnosi è necessario avere più embrioni a disposizione, trasferire solo quelli sani o portatori sani, per impedire la trasmissione della malattia e poter crioconservare gli embrioni non utilizzati.
Un’altra parte dei procedimenti ha avuto al centro la donazione dei gameti anch’essa vietata dalla Legge 40/2004. La vicenda è ancora in corso e la questione sarà discussa nell’udienza davanti alla Corte Costituzionale dell’8 aprile 2014. Una sola azione giudiziaria finora ha riguardato la donazione degli embrioni alla ricerca. Per quest’ultima questione è stata fissata l’udienza alla Corte costituzionale l’8 aprile 2014.
ELENCO DELLE DECISIONI (32 IN TOTALE)
– Ordinanza del Tribunale di Roma, febbraio 2004 sul ricorso in via di urgenza sulla possibilitù di effettuare la diagnosi pre-impianto per una coppia con in cui la partner femminile aveva la distrofia muscolare Duchenne. Richiesta rigettata sul divieto di selezionare gli embrioni.
– Ordinanza del Tribunale di Catania, maggio 2004: ricorso d’urgenza sulla possibilità di procedere alla diagnosi preimpianto e di non trasferire gli embrioni affetti da talassemia; rigettata sul presupposto del divieto di selezione degli embrioni e sul divieto di revocare il consenso una volta avviata la procedura.
- Ordinanza del Tribunale di Roma, febbraio 2005, richiesta di crioconservazione degli ovociti fecondati così da consentire un ulteriore trasferimento, senza dover affrontare un nuovo ciclo completo di fecondazione assistita; rigettata sul presupposto della sussistenza di un divieto assoluto di crioconservazione degli embrioni.
– Ordinanza del Tribunale di Cagliari, giugno 2004: ricorso per ottenere la riduzione embrionaria dopo diagnosi di gravidanza trigemina. Accoglimento della richiesta sulla base dell’interpretazione conforme a costituzione dell’art. 14 comma 4 della Legge 40 che vietava la riduzione embrionaria, “salvo nei casi previsti dalla legge 194 del 1978” e per una assenza di differenza tra gravidanza naturale e gravidanza da procreazione assistita.
– Ordinanza del Tribunale di Cagliari, luglio 2005, sul ricorso d’urgenza per ottenere la possibilità di procedere alla diagnosi preimpianto, di non trasferire gli embrioni affetti da talassemia e di crioconservare gli embrioni per un ulteriore trasferimento; rinvio alla Corte Costituzionale avente ad oggetto l’art. 13 comma 2. Il Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio ritiene che sia diritto della coppia conoscere lo stato di salute dell’embrione.
- Sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, maggio 2005, su tre ricorsi per l’annullamento e la modifica delle Linee guida del Ministero della Salute (rispettivamente promossi da una coppia, da tre centri medici e da una associazione di centri medici, con l’intervento di alcune associazioni tra cui l’Associazione Hera, Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, Madre Provetta, Amica Cicogna, ecc.) sulla limitazione alla sola analisi osservazionale degli embrioni prodotti, limitazione inclusa nelle Linee guida ma non previsto dalla Legge; il TAR Lazio rigetta tutti e tre i ricorsi.
– Ordinanza della Corte Costituzionale n. 369 del 2006, sulla ordinanza del giudice di Cagliari in merito di legittimità di diagnosi pre-impianto. La Corte dichiara inammissibile la richiesta senza entrare nel merito della questione per la formulazione della domanda.
- Ordinanza del Tribunale di Cagliari, settembre 2007, ricorso con la richiesta di procedere alla diagnosi preimpianto; il giudice accoglie il ricorso e consente alla coppia di effettuare la diagnosi preimpianto sul presupposto della diversa disciplina tra art. 13 (sui limiti alla ricerca) e art. 14 (sui limiti alla applicazione delle tecniche) della Legge 40. Il giudice poggia la decisione sugli art. 3 e 32 della Costituzione, mediante una lettura orientata costituzionalmente. Dichiara che sussiste il diritto della coppia a essere messa a conoscenza dello stato di salute dell’embrione, peraltro previsto dall’art. 14 comma 5 della Legge 40 del 2004 e la non coercibilità del trasferimento nell’utero materno in virtù dell’art. 32 della Carta costituzionale. Disapplica le Linee guida Ministeriali.
- Ordinanza del Tribunale di Firenze, dicembre 2007, ricorso di una coppia con grave patologia genetica per procedere alla diagnosi preimpianto e non trasferire gli embrioni affetti da esostosi multipla; accoglimento sui presupposti della sentenza di Cagliari e quindi diritto alla diagnosi preimpianto e alla crioconservazione degli embrioni non utilizzati. Disapplica le Linee guida Ministeriali.
- Sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, gennaio 2008, ricorso per l’annullamento e la modifica delle Linee guida. Il TAR accoglie la richiesta e annulla la parte delle Linee guida che prevedono la limitazione della diagnosi sull’embrione alla sola analisi osservazionale per eccesso di potere da parte del Ministero della salute. Rinvia alla Corte costituzionale sulla eccezione di incostituzionalità dell’art. 14 commi 2 e 3 relativamente all’obbligo di creare e trasferire in un unico impianto i 3 embrioni prodotti (sentenza n. 398 del 21 gennaio 2008 della sez. Terza quater del TAR Lazio).
- Ordinanza del Tribunale di Firenze, luglio 2008 (giudice Mariani), procedimento ordinario da parte di una coppia con grave patologia genetica con richiesta di non trasferire tutti gli embrioni e di crioconservare quelli non utilizzat. Il giudice accoglie la richiesta di eccezione di incostituzionalità e rinvia alla Corte Costituzionale per l’art. 14 comma 1,2,3 e art. 6 comma 3. E’ importante che il giudice ritiene incostituzionale anche il fatto che non sia la sola donna a decidere sull’impianto.
- Ordinanza del Tribunale di Firenze, agosto 2008 (giudice Delle Vergini), ricorso d’urgenza di una coppia in cui uno dei coniugi è portatore di una patologia genetica tumorale, con la richiesta di poter procedere alla creazione di più embrioni rispetto ai tre indicati dalla legge e di non trasferirli tutti in un unico e contemporaneo impianto, così da poter effettuare la diagnosi preimpianto. Accoglimento della richiesta di eccezione di incostituzionalità e rinvio alla Corte Costituzionale su per l’art. 14 comma 2, 3 e 4 e art. 6 comma 3;
- Ordinanza del Tribunale di Milano, marzo 2009, due ricorsi d’urgenza con richiesta di effettuare la migliore tecnica di PMA per la diagnosi pre-impianto. I giudici inviano alla Corte Costituzionale anche sul comma 1 dell’art. 14 della Legge 40/2004.
– SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 151 DEL 2009. La Corte elimina l’obbligo di produrre solo tre embrioni e stabilisce l’obbligo di creare il numero di embrioni strettamente necessario alla condizione sanitaria della coppia e in particolare della donna. Sempre in relazione ai rischi di salute della donna, viene stabilita una deroga al divieto di crioconservazione. Ogni qualvolta sussiste un rischio, il medico può procedere alla crioconservazione e posticipare il trasferimento degli embrioni a un momento successivo, laddove tale rischio venga meno.
– Ordinanza del Tribunale di Bologna, giugno 2009, ricorso sulla possibilità di creare più embrioni per poter effettuare la diagnosi preimpianto. Accolta dai giudici alla luce della sentenza 151 del 2009 della Corte Costituzionale.
- Ordinanza del Tribunale di Salerno, gennaio 2010, ricorso sulla possibilità di effettuare la diagnosi preimpianto per una coppia fertile portatrice di malattia genetica. Accoglimento sulla base di una lettura costituzionalmente orientata e quindi in virtù dell’art. 3 e 32 della Costituzione, con riferimento all’annullamento delle linee guida 2004 e con riferimento alle nuove Linee guida dove si consentiva a soggetti fertili ma portatori di malattie infettive trasmissibili l’accesso alle tecniche di PMA.
– Ordinanza del Tribunale di Salerno, luglio 2010, ricorso sulla possibilità di effettuare la diagnosi pre-impianto per le coppie fertili. Accoglimento in accordo con l’ordinanza del medesimo Tribunale del gennaio 2010.
- Ordinanza della Corte costituzionale, febbraio 2010, in merito ai casi arrivati dal Tribunale di Milano e sempre inerenti la creazione di più embrioni in rapporto a malattie genetiche gravi al fine di effettuare la diagnosi preimpianto. La Corte dichiara l’inammissibilità ritenendo di avere già deciso sulla materia e conferma esplicitamente l’impostazione della sentenza 151/2009.
- Ordinanza del Tribunale di Bologna, luglio 2010, in accoglimento della richiesta sulla possibilità di effettuare la diagnosi pre-impianto per coppie con problemi di traslocazioni cromosomiche e malattie genetiche trasmissibili. Accoglimento sul presupposto della sentenza n. 151/2009 della Corte Costituzionale.
– Ordinanza del Tribunale di Bologna, luglio 2010, (diverso giudice) in accoglimento della richiesta sulla possibilità di effettuare la diagnosi pre-impianto per coppie con problemi di traslocazioni cromosomiche e malattie genetiche trasmissibili. Accoglimento sul presupposto della sentenza n. 151/2009 della Corte Costituzionale.
– Ordinanza del Tribunale di Firenze, settembre 2010. Sul ricorso avente ad oggetto il divieto di donazione dei gameti (art. 4comma 3 della Legge 40/2004) in rapporto con la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo su caso analogo austriaco che aveva dichiarato il divieto di donazione in contrasto con gli art. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Si chiede che ai sensi dell’art. 117 della cost. sia applicata la pronuncia della Corte e ai sensi dell’art. 3 della Costituzione italiana. Il giudice rinvia alla Corte costituzionale.
– Ordinanza del Tribunale di Catania, ottobre 2010. Sul ricorso avente ad oggetto il divieto di donazione si chiede di sollevare la questione di incostituzionalità della Legge ai sensi di diversi articoli della Costituzione italiana e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il Giudice accoglie la richiesta e invia alla Corte costituzionale.
– Ordinanza del Tribunale di Milano, febbraio 2011. Sempre in materia di donazione dei gameti si chiede il rinvio alla Corte costituzionale. Il giudice accoglie la richiesta.
– Ordinanza della Corte Costituzionale n. 150, maggio 2012. I giudici rinviano ai Tribunali di I istanza l’approfondimento delle questioni per sopraggiunta sentenza della Grande Camera a modifica della precedente sentenza sul caso austriaco.
– Ordinanza del Tribunale di Cagliari, novembre 2012. Ricorso per ottenere la diagnosi pre-impianto. Il giudice riconoscendo il diritto della coppia ad effettuare la diagnosi impone alla struttura pubblica di eseguirla. Dispone inoltre che la prestazione possa essere erogata anche in forma indiretta mediante il ricorso ad altre strutture sanitaria in caso non sia possibile effettuarla tempestivamente.
- Ordinanza del Tribunale di Firenze, dicembre 2012. Ricorso con la richiesta di donazione degli embrioni crioconservati alla ricerca scientifica a seguito di diagnosi pre-impianto e non più utilizzabili a fini procreativi nonché sulla possibilità di revoca al consenso relativo al trasferimento degli embrioni nell’utero materno. Il giudice rinvia alla Corte costituzionale.
- Ordinanza del Tribunale di Firenze, marzo 2013. I giudici inviano di nuovo la questione sulla incostituzionalità del divieto di donazione dei gameti alla Corte Costituzionale.
- Ordinanza del Tribunale di Milano, marzo 2013. Il collegio dei giudici invia di nuovo la questione sulla incostituzionalità del divieto di donazione dei gameti alla Corte Costituzionale.
- Ordinanza del Tribunale di Catania, aprile 2013. Il collegio dei giudici invia di nuovo la questione sulla incostituzionalità del divieto di donazione dei gameti alla Corte Costituzionale.
– Sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, agosto 2012. Ricorso di una coppia fertile portatrice di malattia genetica di accedere alla diagnosi pre-impianto in virtù del divieto della Legge 40/2004 per i soggetti non affetti da infertilità e sterilità di accedere alle tecniche di procreazione assistita e quindi anche di diagnosi pre-impianto. La Corte riconosce la legittimità della richiesta ai sensi dell’art. 8 della Convenzione europea e condanna l’Italia, invitandola a modificare la norma che appare contraddittoria e in contrasto con l’ordinamento giuridico che ammette l’interruzione di gravidanza terapeutica.
– Ordinanza del Tribunale di Roma, settembre 2013. Richiesta della coppia che aveva visto accogliere la propria istanza alla Corte europea ai fini di applicazione della sentenza. Il giudice ha accolto la richiesta e autorizzato una struttura pubblica italiana ad effettuare la prestazione.
– Ordinanza del Tribunale di Roma, gennaio 2014. Ricorso di una coppia fertile portatrice di malattia genetica di accedere alla diagnosi pre-impianto in virtù della pronuncia della Corte europea. Il giudice ritiene non applicabile la sentenza e invia alla Corte costituzionale la questione di incostituzionalità relativa alla mancata possibilità di accesso per le coppie fertili.