Il 3 dicembre scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma dell’Isee, a due anni di distanza dal decreto legge «Salva Italia» (dl 201/2011) che, all’articolo 5, aveva fissato i criteri per la sua ridefinizione.
Il percorso di riscrittura dell’Isee è stato lungo, non privo di ostacoli, e caratterizzato da un lungo confronto tra il Governo, le forze sociali ed il Parlamento, che ha contributo fortemente al suo miglioramento. La riforma dell’ISEE, l’indicatore della situazione economica equivalente, rappresenta una svolta decisiva in campo sociale ed un tassello cruciale nella costruzione di un sistema di diritti sociali.
Per il Governo è “un passo fondamentale per migliorare l’equità sociale. Specialmente in una fase così difficile per le famiglie italiane l’accesso a tariffe agevolate alle prestazioni sociali va riconosciuto a chi ne ha maggiormente bisogno, mentre va rafforzata la lotta contro gli abusi”.
Tra le novità introdotte, maggiore attenzione per famiglie con membri disabili, più diversificazioni in base ai redditi dei nuclei famigliari e controlli più severi per garantire equità e rigore.
L’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, istituito nel 1998 con il decreto legislativo n. 109 e modificato ed integrato nel 2000 (d.lgs. 130) è lo strumento che consente di valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari ai fini dell’accesso alle prestazioni (in moneta e in servizi) sociali e sociosanitarie erogate dai diversi livelli di governo. E’ definito in base ad una serie di parametri che riguardano il reddito dei componenti il nucleo famigliare, il patrimonio mobiliare e immobiliare utilizzando una scala di equivalenza della composizione del nucleo familiare (numero dei componenti e loro caratteristiche). Esso viene utilizzato per le determinazione delle tariffe differenziate (determinazione dei livelli di compartecipazione al costo dei servizi) oppure per la fissazione di soglie oltre le quali non è ammesso l’accesso ad una prestazione. Viene utilizzato a livello nazionale per alcune prestazioni (assegno di maternità, assegno per il nucleo famigliare numeroso), nel settore dell’istruzione (per es. per le tasse universitarie) ma molto diffuso è a livello locale dove i Comuni lo utilizzano nell’erogazione dei servizi e dei benefici sociali.
Nel 2012 sono state 6,5 milioni le DSU (Dichiarazioni sostitutive uniche) presentate per l’accesso a provvidenze sociali: si tratta delle dichiarazioni predisposte in base all’autocertificazione che riportano tutte le informazioni necessarie ai fini del calcolo dell’Indicatore posseduto da ogni nucleo famigliare. Significa circa 5,8 milioni di famiglie: cioè il 30% della popolazione.
La riforma è stata ritenuta indispensabile per superare diverse criticità che si sono evidenziate negli anni e che hanno fatto emergere iniquità nella misurazione della ricchezza delle famiglie ma anche dei costi che esse sostengono per es. per figli minori, per famigliari con disabilità o non autosufficienti. Si rendeva necessario quindi adottare un sistema di misurazione più corretto per determinare la condizione economica delle famiglie e migliorare l’equità nell’accesso delle prestazioni da parte dei cittadini. Così rispetto all’Isee originario, il nuovo indicatore da un lato adotta una nozione di reddito disponibile più adatta alle finalità dello strumento (includendo anche somme fiscalmente esenti) e valorizza maggiormente il possesso di immobili (pur tenendo conto dei costi per chi ha un mutuo) e i risparmi delle famiglie (dai Bot alle azioni) dall’altro è in grado di fotografare in maniera più appropriata la situazione economica dei nuclei numerosi, e con carichi gravosi, come la presenza di familiari disabili, tenendo conto ad es. del costo che le famiglie sostengono per l’assistenza o per le spese medico-sanitarie e riconoscendo un abbattimento diretto del reddito.
Di grande importanza l’aver diversificato i nuclei famigliari in ragione delle prestazioni a cui accedono: sono stati quindi delineati ISEE differenti che tengono conto delle diverse caratteristiche dei nuclei familiari a seconda si riferiscano a misure per famiglie numerose (tre o più figli) ovvero a famiglie con persone con disabilità. L’ISEE originario era calcolato secondo un unico sistema di misurazione delle famiglie generando iniquità notevoli: è evidente che una famiglia numerosa ha condizioni di vita molto diverse ad es. da una famiglia formata da persone anziane non autosufficienti.
Di pari rilevanza l’impianto previsto dal Regolamento per rafforzare i controlli, innanzitutto riducendo di molto il ricorso all’autocertificazione e utilizzando invece le informazioni già in possesso dell’Amministrazione (in particolare di INPS e Agenzia delle Entrate) ed incrociandole prima dell’accesso alle prestazioni e prevedendo un sistema di controlli “a valle” attraverso la predisposizione di liste selettive per controlli sostanziali della Guardia di Finanza. E’ emerso infatti che con l’ISEE vigente si è verificata una sistematica sottodichiarazione sia del reddito (anche rispetto al reddito Irpef) sia del patrimonio. Il patrimonio mobiliare (conto corrente o libretti al risparmio), in particolare, nell’80% dei casi è risultato pari a zero, dato evidentemente non coerente con quelli pubblicati dalla Banca d’Italia.
Inoltre, tenendo conto della grave crisi di questi anni il decreto ha previsto, differentemente dal passato, che l’ISEE possa fare riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato rispetto a quello ordinario (si riferisce al reddito dell’ultima dichiarazione che a sua volta si riferisce all’anno precedente), nel caso di variazioni superiori al 25% dell’indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa, quali: risoluzione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato; mancato rinnovo contratto di lavoro a tempo determinato o contratti di lavoro atipico; cessazione di attività per i lavoratori autonomi.
Ma l’aspetto più rilevante ai fini della costruzione di un sistema di diritti sociali riguarda il riconoscimento dell’ISEE come livello essenziale delle prestazioni, secondo la definizione contenuta all’articolo 117 secondo comma lettera m) della Costituzione. Ciò significa che gli enti erogatori di prestazioni sociali sono obbligati ad applicare l’ISEE per la determinazione dei livelli di compartecipazione e per le soglie di accesso: nel caso di prestazioni sociali agevolate a livello locale, l’individuazione delle nuove soglie sarà approvata con regolamento degli enti erogatori (i Comuni), mentre per le prestazioni nazionali che già utilizzano l’ISEE le nuove soglie vengono fissate già nel decreto. In tal modo i cittadini sono garantiti del fatto che la loro condizione economica è valutata secondo criteri più equi, definiti univocamente su tutto il territorio nazionale. Gli enti erogatori hanno tempo trenta giorni dalla pubblicazione del decreto per emanare gli atti necessari all’attuazione delle nuove disposizioni regolamentari.
Al di là degli inevitabili complessi tecnicismi che l’ISEE comporta, l’impatto sulla vita delle famiglie sarà notevole e sicuramente una nuova stagione nel rapporto tra amministrazioni e cittadini si sta per aprire, improntata a maggior equità e maggior rigore.
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