Il legame tra l’assenza di parità di genere e la violenza, la nozione ampia del fenomeno di violenza e il suo monitoraggio. Sono i tre punti fondamentali della Convenzione di Istanbul, l’accordo adottato nel 2011 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che si occupa di prevenire e combattere la violenza di genere. La sua applicazione viene controllata periodicamente dal Grevio, il gruppo di monitoraggio che riporta nei suoi report iniziative, politiche e fatti dei diversi Paesi aderenti. Giulia Pinotti e Nannerel Fiano, studentesse di diritto all’Università Statale di Milano, hanno riassunto in questa scheda caratteristiche della Convenzione, il ruolo del Grevio e le modalità di stesura dei report. Ecco che cosa c’è da sapere sull’accordo che dovrebbe difendere le donne dalla violenza.
di Giulia Pinotti e Nannerel Fiano
La Convenzione di Istanbul
La Convezione racchiude in sé un pregio notevole, che è possibile sintetizzare in quello che è stato definito un “approccio di tipo integrato e olistico”, dovuto in gran parte alla previsione di strumenti giuridicamente vincolanti.
La creazione da parte del Consiglio d’Europa di un gruppo di monitoraggio (GREVIO, “Group of experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence”) finalizzato al controllo sull’applicazione effettiva della Convenzione da parte degli Stati che hanno deciso di partecipare alla ratifica, rappresenta sicuramente un elemento fondamentale.
Il ruolo svolto da GREVIO
Il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione il 19 giugno 2013: stando a quanto previsto dal Consiglio d’Europa, il GREVIO, sarà chiamato alla pubblicazione dei report valutativi degli strumenti adottati dalle Parti per attribuire efficacia alle previsioni contenute nella Convenzione. Per il momento, sono due gli Stati che, sulla base del timetable stabilito dallo stesso Consiglio, hanno sottoposto i propri report al controllo del GREVIO: l’Austria e il Principato di Monaco, che hanno inviato il questionario il primo settembre 2016. L’Italia sarà chiamata alla trasmissione del proprio report nel gennaio 2018: pertanto, a partire da quell’anno, sulla base della compilazione effettuata, sarà possibile verificare l’efficacia degli strumenti utilizzati per l’attuazione dei precetti contenuti nella Convenzione.
Nei suoi tratti essenziali, il questionario è stato adottato dal GREVIO l’11 marzo 2016, e prevede, al punto C intitolato “State obligations and due diligence”, che i report debbano contenere tutte le informazioni rilevanti per l’esercizio della due diligence per prevenire, investigare, punire e garantire la riparazione per qualsiasi atto di violenza di cui alla Convenzione, perpetrato da parte dei soggetti non statali; prevede inoltre che le Parti reagiscano a tutte le forme di violenza descritte dalla stessa in modo tale da permettere alle autorità di agire in modo conforme agli obblighi convenzionali.
Volendo riassumere, nell’elaborazione delle policies, gli Stati sono chiamati a indicare le risorse finanziarie utilizzate per l’implementazione dei precetti contenuti nella Convenzione, nonché (l’eventuale) supporto di ONG e altri attori della società civile, la strutturazione del rapporto con tali organizzazioni e le risultanze del data collection.
Le modalità di applicazione
Prendendo ad esempio gli Stati che sono già stati chiamati alla stesura dei report, si nota come l’Austria e il Principato di Monaco abbiano dettagliatamente e sufficientemente descritto gli elementi essenziali ai fini della verifica in merito all’applicazione della Convenzione: i report indicano nel dettaglio la policy adottata, il data collection, le modalità di prevenzione e di supporto, la descrizione del quadro normativo di diritto sostanziale comprensivo delle misure speciali di implementazione e di quello procedurale.
A partire dal 2011, la Turchia, lo Stato “protagonista” della Convenzione di Istanbul, ha conosciuto, come dichiarato da Meltem Agduk, esperta e coordinatrice sui temi di genere per l’Unfpa in Turchia, uno chiaro sviluppo del piano nazionale antiviolenza: occorrerà attendere il mese di maggio 2017 per verificare l’auspicabile efficacia della modalità di applicazione della Convenzione da parte della Turchia. Per poter giudicare l’Italia, invece, si dovrà attendere poco più di un anno.