Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, della legge 40 e dei suoi divieti è rimasto ben poco. Ma, come ci spiega Marilisa d’Amico, co-fondatrice di Vox e professore di Diritto Costituzionale, “non è richiesto alcun intervento da parte del legislatore”.
La discussa legge, infatti, contiene tutti gli elementi e le disposizioni utili a garantire i diritti delle coppie e l’accesso alle tecniche di procreazione assistita. Vediamoli nel dettaglio.
A seguito dell’intervento della Corte costituzionale che, sia nel 2009 sia ieri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni fondamentali della legge n. 40 del 2004, non è richiesto alcun intervento da parte del legislatore.
Come già nel 2009 la Corte costituzionale, nel ricondurla a ragionevolezza, ci ha consegnato una disciplina immediatamente applicabile (questione relativa al numero di embrioni da produrre strettamente necessario e non destinati a un unico e contemporaneo impianto), così oggi, l’eliminazione del divieto di donazione esterna dei gameti – pur dovendosi attendere le motivazioni – consente l’immediata applicazione delle tecniche assistite per quelle coppie che, stando alla stessa legge 40, possono accedere alla procreazione assistita (coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi).
Infatti, la stessa legge 40 disciplina specificamente tutte le conseguenze che derivano dalla nascita di un bambino con procedure di fecondazione eterologa.
Innanzitutto l’art. 9 in materia di divieto di disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre disciplina compiutamente i rapporti fra il nato, la coppia e il terzo donatore, con ciò garantendo indubbie e marcate tutele al primo poiché si garantisce al figlio uno status.
In secondo luogo, l’art. 12 vieta e sanziona la commercializzazione di gameti, con ciò dunque non legittimandosi alcuna creazione di un mercato che mercifica i corpi e i gameti stessi.
Vi sono inoltre i decreti legislativi n. 191 del 2007 e n. 16 del 2010, in materia di donazione di tessuti e cellule umani, che contengono le regole e le procedure della donazione di organi, tessuti e cellule che devono ritenersi applicabili anche alla donazione delle cellule riproduttive, ovvero i gameti.
Per saperne di più:
M. D’Amico – B. Liberali (a cura di), Il divieto di donazione dei gameti. Fra Corte Costituzionale e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, FrancoAngeli, Milano, 2012.
M. D’Amico – B. Liberali (a cura di), La Legge n. 40 del 2004 ancora a giudizio. La parola alla Corte Costituzionale, FrancoAngeli, Milano, 2012.