Il Reclamo collettivo n. 87 del 2012 (International Planned Parenthood Federation European Network c. Italia) e
la decisione di merito del Comitato Europeo dei Diritti Sociali.
Avv. Prof. Marilisa D’Amico
Avv. Benedetta Liberali
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Il Reclamo collettivo n. 87 del 2012.
Con il Reclamo collettivo n. 87 del 2012 (8 agosto 2012) l’organizzazione internazionale non governativa International Planned Parenthood Federation European Network, assistita dall’Avv. Prof. Marilisa D’Amico e dall’Avv. Benedetta Liberali del Foro di Milano, ha chiesto che il Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d’Europa dichiarasse che l’Italia non applica in modo soddisfacente l’art. 11 (Diritto alla protezione della salute) della Carta Sociale Europea, letto da solo o in combinato disposto con l’art. E (Non discriminazione) della stessa Carta Sociale Europea, sulla base del fatto che l’art. 9 della legge n. 194 del 1978, che disciplina l’istituto dell’obiezione di coscienza nella materia dell’interruzione volontaria della gravidanza, è inidoneo a garantire l’effettivo esercizio del diritto di accesso delle donne ai trattamenti interruttivi della gravidanza.
Tale inidoneità della norma emerge dai dati, che sono stati raccolti sia a livello nazionale sia a livello delle singole Regioni, che dimostrano l’insufficienza del numero di personale medico non obiettore, nelle strutture ospedaliere pubbliche, ai fini dell’applicazione dei trattamenti interruttivi della gravidanza, rispetto ai quali la stessa legge n. 194 del 1978 garantisce l’accesso in presenza di determinate condizioni (artt. 4 e 6).
Questa disciplina, che è stata posta in essere dal legislatore all’indomani della dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale italiana della norma che puniva penalmente l’interruzione volontaria di gravidanza (sentenza n. 27 del 1975 ), prevede anche la possibilità per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie di sollevare obiezione di coscienza rispetto ai trattamenti interruttivi della gravidanza (art. 9).
L’art. 9 della legge n. 194 del 1978 stabilisce a questo riguardo che il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie possa non prendere parte agli interventi interruttivi della gravidanza, nel caso in cui decida di sollevare obiezione di coscienza.
A fronte di questa disposizione, si stabilisce che il diritto di accesso ai trattamenti richiesti dalla donna non possa essere in alcun modo sacrificato.
Innanzitutto si nega ogni rilevanza all’obiezione di coscienza nel caso in cui vi sia un pericolo imminente per la salute della donna. Si prevede, inoltre, che “in ogni caso” gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate debbano assicurare quei trattamenti, nel rispetto delle modalità previste dalla stessa legge n. 194 del 1978. Ogni Regione deve poi provvedere al controllo e alla garanzia delle attività poste in essere dagli enti ospedalieri e dalle case di cura autorizzate, anche – e quindi non solo – facendo ricorso alla mobilità del personale.
Posto questo chiaro quadro normativo, i dati relativi al numero di personale medico non obiettore dimostrano l’inidoneità dell’art. 9 della legge n. 194 del 1978 a garantire che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate in primo luogo e poi le Regioni assicurino in ogni caso il diritto delle donne ad accedere ai trattamenti interruttivi della gravidanza.
L’art. 9 della legge n. 194 del 1978 infatti non prevede le concrete modalità attuative attraverso le quali gli ospedali devono in ogni caso garantire il diritto di accedere all’interruzione volontaria della gravidanza, senza che l’elevato e crescente numero di medici obiettori compromettano questa possibilità.
La compromissione di questo diritto pone l’art. 9 della legge n. 194 del 1978 in contrasto, oltre che con la Costituzione italiana (in particolare gli artt. 2, 3, 13 e 32 ), con l’art. 11 (Diritto alla protezione della salute) della Carta Sociale Europea, letto da solo o in combinato disposto con l’art. E (Non discriminazione) della stessa Carta Sociale Europea.
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La procedura avviata davanti al Comitato Europeo dei Diritti Sociali.
Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali ha dichiarato il Reclamo collettivo n. 87 del 2012 ammissibile con la decisione del 22 ottobre 2012, superando le osservazioni che sul punto erano state depositate dal Governo.
Si deve evidenziare come in quella occasione il Comitato Europeo abbia deciso di assegnare al caso una procedura d’urgenza, in ragione della serietà delle prospettazioni allegate nel Reclamo collettivo.
A fronte di questa decisione è stato assegnato al Governo un termine per depositare proprie osservazioni sul merito del Reclamo e un successivo termine a IPPF EN per rispondere a queste osservazioni.
Successivamente il Comitato Europeo dei Diritti Sociali ha inviato alle parti un questionario con domande precise relative ai casi di mancata o insoddisfacente applicazione della legge n. 194.
IPPF EN ha depositato ampia memoria, fornendo completa documentazione intorno alla reale situazione di disapplicazione della legge, che dimostra come i dati ufficiali forniti dal Ministero della Salute ogni anno nella propria relazione al Parlamento sul punto sia deficitaria e parziale, proprio in ragione della complessità e della delicatezza della materia.
Si deve altresì segnalare che il Comitato Europeo dei Diritti Sociali ha permesso ad alcune organizzazioni terze di intervenire nel giudizio instaurato nei confronti dell’Italia.
In particolare, hanno depositato proprie osservazioni aderendo alla posizione del Governo l’European Center for Law and Justice e il Movimento per la vita italiano, mentre hanno aderito alla posizione di IPPF EN l’Associazione Luca Coscioni per la Libertà di Ricerca Scientifica e l’Associazione Italiana per l’Educazione Demografica.
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La decisione di merito del Comitato Europeo dei Diritti Sociali.
Dopo il periodo di necessario embargo richiesto dalla procedura relativa ai Reclami collettivi, è stata finalmente resa pubblica la decisione di merito del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, adottata il 10 settembre 2013.
Il Comitato Europeo ha accolto tutti i profili di violazione individuati da IPPF EN.
In particolare, in relazione alla violazione dell’art. 11 della Carta Sociale Europea, che riconosce e garantisce il diritto alla salute, il Comitato Europeo ha ritenuto che:
– la garanzia dei diritti riconosciuti dalla Carta Sociale Europea deve essere assicurata non solo attraverso disposizioni astratte, ma con misure che rendano concretamente effettivo il loro esercizio (§ 162);
– il rispetto dei diritti delle donne in questa materia e la risoluzione successiva dei problemi che esse incontrano nell’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza non possono essere affidati nelle mani delle autorità amministrative o giudiziarie (§ 164);
– l’esercizio del diritto di sollevare obiezione di coscienza non può compromettere il diritto delle donne di accedere all’interruzione volontaria di gravidanza, come garantito dalla legge (§ 165);
– alcuni argomenti forniti dal Governo rispetto all’organizzazione reclamante e al margine di apprezzamento da riconoscersi in capo agli Stati non siano conferenti (§ 167);
– con il Reclamo n. 87, infatti, non si richiede di impedire il diritto di sollevare obiezione di coscienza né tanto meno di limitare il numero di medici obiettori di coscienza (§ 167);
– la documentazione prodotta da IPPF EN in merito ai casi e ai dati relativi alla disapplicazione della legge n. 194 dimostra l’esistenza di un problema serio in materia di interruzione volontaria di gravidanza (§ 169);
– il Governo italiano non ha fornito alcun dato né depositato alcuna documentazione che dimostri l’infondatezza delle allegazioni di IPPF EN (§ 170 ss.);
– le autorità competenti non assicurano il diritto delle donne di accedere all’interruzione volontaria di gravidanza, alle condizioni previste dalla legge n. 194, e ciò si traduce in una violazione del loro diritto alla salute garantito e tutelato dalla Carta Sociale Europea (art. 11) (§ 174 ss.).
In relazione alla violazione dell’art. E della Carta Sociale Europea, che vieta ogni discriminazione irragionevole, il Comitato Europeo ha stabilito che:
– le informazioni fornite da IPPF EN non sono state smentite dal Governo italiano (§ 191);
– vi è una discriminazione irragionevole tra le donne che non riescono ad accedere al trattamento interruttivo della gravidanza alle condizioni prescritte dalla legge n. 194 e le altre persone che riescono ad accedere ad altri trattamenti sanitari (§ 191);
– le donne sono costrette a spostarsi da una struttura all’altra, con ciò compromettendosi il loro diritto alla salute, oltre a determinarsi una discriminazione irragionevole fra categorie di persone, anche tenendo conto che in materia di interruzione volontaria di gravidanza assume un rilievo cruciale il fattore tempo (§ 193);
– che un simile stato di disapplicazione della legge n. 194 determina la violazione della Carta Sociale Europea (art. E) (§ 194).
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Occorre segnalare che la decisione di merito del Comitato Europeo dei Diritti Sociali è stata assunta a larghissima maggioranza: 13 voti favorevoli e uno contrario.
In margine alla decisione, si trovano allegate la dissenting opinion del Presidente del Comitato Europeo dei Diritti Sociali (Luis Jimena Quesada) e la concurring opinion di un altro membro del Comitato Europeo (Petros Stangos).