Sostituire il Senato elettivo , ridurre il numero di parlamentari e superare il bicameralismo paritario. Sono solo alcune delle modifiche previste dalla riforma costituzionale proposta dal Governo nel corso dell’ultimo anno e ancora in fase di discussione. VOX – Osservatorio italiano dei diritti ha realizzato una scheda che riassume obiettivi e punti principali della riforma che nelle prossime settimane dovrà tornare in approvazione al Senato.
È stato approvato il 10 marzo scorso, con 357 voti favorevoli dalla Camera dei Deputati, il disegno di legge sulla Riforma Costituzionale che prevede, tra l’altro, il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari e la sostituzione del Senato elettivo.
Rispetto al testo approvato dal Senato l’8 agosto scorso, la Camera ha apportato alcune modifiche, come la semplificazione del procedimento legislativo, l’introduzione di un richiamo costituzionale allo “statuto delle opposizioni”, la disciplina del “voto a data certa” e diversi quorum deliberativi per l’elezione del Presidente della Repubblica. (qui il testo completo della riforma http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/AC0500g.pdf)
Il dl, dovrà ora tornare al Senato. E, se dovesse passare senza nuovi emendamenti, andrà in seconda lettura sia in Camera che in Senato, come richiede il procedimento di revisione costituzionale. In caso di maggioranza la riforma entrerà in vigore, in caso contrario dovrà essere sottoposta a referendum (anche se il Governo sembra essersi impegnato a organizzarlo in ogni caso).
Gli obiettivi:
Gli interventi approvati alla Camera non ne hanno modificato il senso. Gli obiettivi principali, infatti, rimangono:
a) superare il bicameralismo perfetto, riformando il Senato;
b) riformare il Titolo V della Costituzione e, dunque, il riparto delle competenze tra Stato e Regioni;
c) sopprimere il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
Ecco i punti principali della riforma:
➢ Composizione e funzioni di Camera e Senato:
– Il nuovo disegno di legge costituzionale prevede che il Parlamento sia composto da Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma a differenza del testo attuale, le due camere avranno funzioni differenti.
– La Camera rimane composta da 630 deputati che “rappresentano la nazione”. Viene eletta direttamente dai cittadini ed è titolare del rapporto di fiducia con il Governo e della funzione legislativa.
– Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali, ed è composto da 100 Senatori (non più 315) non eletti dai cittadini, ma dai Consigli regionali. Ai 95 senatori eletti si aggiungono cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica (che rimangono in carica solo 7 anni), e gli ex Presidenti della Repubblica. Il Senato concorre alla funzione legislativa solo nei casi previsti dalla Costituzione ed esercita il ruolo di raccordo tra gli enti territoriali, lo Stato e l’Unione Europea.
➢ Durata delle Camere:
– La Camera dei Deputati ha una durata di 5 anni, mentre quella del Senato della Repubblica coincide con il mandato delle istituzioni territoriali.
➢ Il procedimento legislativo:
– Il Senato non è più titolare della piena funzione legislativa, che spetta ora alla Camera.
– Il nuovo testo richiede il procedimento bicamerale per l’approvazione di alcune leggi: riforme costituzionali, leggi costituzionali, la legislazione elettorale, leggi sugli organi di governo, sulle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane, sulle forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, sulla determinazione dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore, ratifiche dei trattati internazionali e referendum popolari. Tutte le altre leggi saranno approvate dalla sola Camera dei Deputati. Il Senato può, entro dieci giorni e su richiesta di un terzo dei suoi componenti, disporre di esaminare i progetti approvati dall’altro ramo del Parlamento. Sulle proposte di modifica approvate dal Senato si pronuncia in via definitiva la Camera dei deputati, entro 30 giorni.
– Le leggi di bilancio sono approvate dalla sola Camera. In questo caso però l’esame del Senato avviene in via automatica, che deve deliberare proposte di modifica entro 15 giorni dalla trasmissione del testo da parte della Camera.
– È previsto un procedimento monocamerale con ruolo rafforzato del Senato per le leggi a tutela dell’unità giuridica ed economica della Repubblica o a tutela dell’interesse nazionale.
– Il Senato può svolgere attività conoscitive e formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati. In più, ha il potere di richiedere, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri, di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera deve esaminarlo e pronunciarsi entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione in Senato.
– Il disegno di legge costituzionale introduce il voto a data certa. Il Governo può chiedere alla Camera di votare entro tempi stabiliti (60 giorni) un dl che ritiene essenziale per l’attuazione del programma di Governo. In questo caso sono ridotti della metà i termini per la deliberazione di proposte di modifica da parte del Senato.
– È introdotto il sindacato preventivo della Corte costituzionale per le leggi elettorali della Camera e del Senato.
– Per le iniziative di legge popolare sale da 50.000 a 150.000 il numero di firme richiesto per la presentazione della proposta di legge in Parlamento.
➢ Parità di genere
– Il nuovo articolo 55 stabilisce che le leggi di elezione della Camera promuovono l’equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, rafforzando così il principio della parità di accesso alle cariche elettive, già sancito dall’articolo 51.
➢ Elezione Presidente della Repubblica
– Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune. La riforma elimina la partecipazione dei delegati regionali, alla luce delle nuova composizione del Senato di cui fanno parte i rappresentanti delle regioni e degli enti locali.
– Cambia anche il quorum per l’elezione del Capo dello Stato. Che prevede la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi tre scrutini, quella dei tre quinti per il quarto scrutinio e la maggioranza dei tre quinti dal settimo in poi.
➢ Referendum propositivo
– Sono introdotti nell’ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo per favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche.
➢ Riforma del Titolo V
– La riforma incide sulla ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni ed enti locali. Il disegno di legge costituzionale comporta infatti l’abolizione delle Province.
– Se nel 2001 il legislatore costituzionale era intervenuto per rafforzare le competenze regionali, oggi la riforma vuole correggere in ottica nuovamente centralista le disposizioni. Viene infatti eliminata la competenza concorrente fra Stato e Regioni, mentre si arricchisce quella esclusiva dello Stato.
– È introdotta una “clausola di supremazia”, che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie di competenza regionale a tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o dell’interesse nazionale.
➢ Pubblica amministrazione
– Oltre al buon andamento e all’imparzialità dell’amministrazione, le leggi dovranno assicurarne la trasparenza.
➢ Abolizione del CNEL
– La riforma costituzionale abroga l’articolo 99 Cost. che il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), organo con importanti poteri (funzioni consultive e titolare dell’iniziativa legislativa) considerato però di poca utilità.
– Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della riforma costituzionale il Presidente del Consiglio dovrà nominare un commissario straordinario a cui verrà affidata la gestione per la liquidazione del patrimonio.
Link utili:
Dossier sulle riforme costituzionali: http://www.camera.it/leg17/465?tema=riforme_costituzionali_ed_elettorali