1992 Dopo un incidente d’auto, Eluana Englaro, 21 anni, cade in uno stato vegetativo permanente. Eluana viene alimentata ed idratata artificialmente.
1997 Il padre, Beppino Englaro, ottiene l’autorizzazione a diventare tutore di Eluana.
1999 Beppino Englaro ricorre al Tribunale di Lecco per richiedere l’interruzione dell’alimentazione artificiale nei confronti della figlia. La richiesta viene respinta dal Tribunale e dalla Corte di Appello.
2002 Beppino Englaro formula nuovamente la richiesta di interruzione dell’alimentazione artificiale al Tribunale di Lecco. La richiesta viene rigettata per la seconda volta dal Tribunale e ancora dalla Corte di Appello di Milano. Tuttavia, in questa seconda sentenza vi è una novità importante. La Corte di Appello, infatti, invita il legislatore ad intervenire al fine di colmare il vuoto normativo in tema di “fine vita”.
2002 – 2006 Il primo ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte di Appello di Milano viene respinto per un vizio procedurale. Corretto il vizio, il ricorso è ripresentato nuovamente davanti alla Suprema Corte, che lo rinvia alla Corte di Appello di Milano. Nel dicembre del 2006, la Corte di Appello respinge la richiesta. Contro tale decisione Beppino Englaro ricorre per la terza volta in Cassazione.
2007 la Corte di Cassazione, pur rinviando alla Corte di Appello di Milano, affronta il caso con una storica sentenza. La sentenza prevede che:
a) lo stato vegetativo deve essere giudicato, “in base ad un rigoroso apprezzamento clinico”, completamente irreversibile;
b) è necessario dimostrare la volontà della persona prima di cadere in stato di incoscienza. Tale volontà deve essere, come cita la sentenza, “ricostruita, alla stregua di chiari, univoci e convincenti elementi di prova, non solo alla luce dei precedenti desideri e dichiarazioni dell’interessato, ma anche sulla base dello stile e del carattere della sua vita, del suo senso dell’integrità e dei suoi interessi critici e di esperienza” .
9 luglio 2008 la Corte di Appello di Milano, proprio in forza dei principi sancìti dalla Cassazione, autorizza l’interruzione dell’alimentazione artificiale nei confronti di Eluana Englaro.
17 settembre del 2008 Camera e Senato presentano un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che la Cassazione avesse invaso la sfera di competenza del Parlamento. Pochi mesi dopo, la Corte costituzionale dichiara il ricorso inammissibile, invitando il parlamento a colmare il vuoto in materia di “fine vita”.
9 settembre 2008 Una nota della Direzione Sanità della Regione Lombardia, contrariamente a quanto stabilito dal decreto della Corte di Appello, vieta di mettere a disposizione strutture sanitarie regionali per l’interruzione delle cure, poiché le stesse “sono deputate alla presa in carico diagnostico – assistenziale dei pazienti”.
26 gennaio 2009 Il Tar della Lombardia annulla il provvedimento della regione Lombardia che vietava l’interruzione delle cure nelle strutture sanitarie regionali stabilendo che “l’Amministrazione Sanitaria, in ossequio dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e correttezza, dovrà indicare la struttura sanitaria dotata di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, tali sa renderla “confacente” agli interventi e alle prestazioni strumentali all’esercizio della libertà costituzionale di rifiutare le cure”.
3 febbraio 2009 La famiglia Englaro, viste le difficoltà riscontrate in Lombardia, decide di trasferire Eluana nella clinica “La Quiete” di Udine.
6 febbraio 2009 Il Governo, guidato da Silvio Berlusconi, tenta di bloccare la decisione della Corte di Appello di Milano e l’interruzione delle cure ad Eluana Englaro mediante l’approvazione di un decreto legge.
6 febbraio 2009 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si rifiuta di emanare il decreto legge approvato dal Governo per mancanza dei requisiti richiesti dalla Costituzione. In una lettera inviata al Presidente del Consiglio, il Capo dello Stato evidenzia come non sia “intervenuto nessun fatto nuovo che possa configurarsi come caso straordinario di necessità ed urgenza ai sensi dell’art. 77 della Costituzione se non l’impulso pur comprensibilmente suscitato dalla pubblicità e drammaticità di un singolo caso”.
6 febbraio 2009 Alle ore 5. 45 i medici della clinica “La Quiete”, conformemente a quanto deciso dalla Corte di Appello di Milano, interrompono l’alimentazione e l’idratazione verso Eluana Englaro.
9 febbraio 2009 I Presidenti di Camera e Senato convocano in via straordinaria le Camere al fine di approvare il più velocemente possibile il disegno di legge presentato dal Governo al fine di vietare l’interruzione delle cure.
9 febbraio 2009 Intorno alle nove di sera il presidente della Clinica la Quiete annuncia la morte di Eluana Englaro.
19 novembre 2010 una circolare firmata dai Ministri Sacconi, Fazio, Maroni intende limitare le iniziative intraprese da alcuni Comuni Italiani al fine di raccogliere le dichiarazioni anticipate di fine vita. Nella circolare si legge che “Non si rinvengono elementi idonei a ritenere legittime le iniziative volte alla introduzione dei registri per le dichiarazioni anticipate di trattamento”, le quali rappresentano “un uso distorto di risorse umane e finanziarie”.
2 settembre 2014 il Consiglio di Stato respinge l’appello della Regione Lombardia contro la sentenza del Tar che, nel 2009, aveva annullato il provvedimento della Regione sull’interruzione delle cure nelle strutture sanitarie regionali. La sentenza precisa che il diritto alle cure comprende anche il diritto all’interruzione delle stesse.
Link utili:
Per i testi delle sentenze: http://www.unipv-lawtech.eu/la-lunga-vicenda-giurisprudenziale-del-caso-englaro.html
Per il testo della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4460 del 2014 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2009/200903000/Provvedimenti/201404460_11.XML
Per il testo della lettera del presidente Giorgio Napolitano a Silvio Berlusconi:
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=8112